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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.2. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
7.2.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle», le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata», e dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento»;

    2) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;

   b-ter) all'articolo 28:

    al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;

    al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   b-quater) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-quinquies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-sexies) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

   «Art. 40. (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
   2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;

   b-septies) all'articolo 41:

    al comma 1:

   I) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   II) alla lettera b), le parole: «e tecnico amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;

   III) la lettera c) è abrogata;

   IV) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale degli armamenti»;

    al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-octies) all'articolo 42:

    al comma 1:

   I) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   II) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;

   III) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;

   IV) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;

    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-novies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-decies) all'articolo 43:

    al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

    al comma 2:

   I) le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti»;

   II) le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-undecies) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-duodecies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44 è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-bis
SEGRETARIO GENERALE

Art. 44-bis.
(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
   2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter.
(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale:

   a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II-bis, del presente capo e nel regolamento.»;

   b-terdecies) all'articolo 47:

    al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-quaterdecies) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;

   b-quinquiesdecies) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono aggiunte le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-sexiesdecies) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono aggiunte le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

  3) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'articolo 282, comma 3, lettera a), le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   f-ter) all'articolo 306:

    al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;

    al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   f-quater) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   f-quinquies) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»:

   f-sexies) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;

   f-septies) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa», sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

    4) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,», sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   h-ter) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;

   h-quater) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale», sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   h-quinquies) all'articolo 1041:

    al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;

    al comma 2:

   I) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

   II) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

   h-sexies) all'articolo 1051, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna;»

   h-septies) all'articolo 1094:

    al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;

    al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;

   h-octies) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale»;

   h-novies) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;

   h-decies) all'articolo 1473, comma 1:

    dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»

    alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;

   h-undecies) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

   h-duodecies) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    5) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 2259-ter:

    al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;

    al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».

    Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero recate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  4-ter. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgerne le funzioni.