Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-quater, 5-quinquies, e capoverso 5-sexies, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.