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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.5. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
5.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.

  Conseguentemente:

    1) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. I soggetti di cui al comma 13 sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il percorso annuale di formazione e prova è integrato ai sensi del comma 8.

    2) sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: «riserva di posti stabilita» sono inserite le seguenti: «in misura comunque non superiore al 10 per cento»;
  b) le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse;

    3) al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023».