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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
5.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto, almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.