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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.27. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
5.27.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino ad esaurimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'esito della sessione negoziale in corso e in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità dei dirigenti scolastici, è reso disponibile fino al 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024. Per la suddetta mobilità è necessario il solo assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 successivi all'anno scolastico indicato al primo periodo».