Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, le province, i comuni, e le città metropolitane, nei limiti delle attuali rispettive dotazione di organico, possono procedere, previo colloquio selettivo alla stabilizzazione nei ruoli dirigenziali del personale già dipendente presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulti titolare di incarico dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, conferito mediante procedura selettiva pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.