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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.32. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
3.32.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 – 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.