Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare il principio del diritto al giusto compenso e al legittimo affidamento, le somme corrisposte da una pubblica amministrazione a lavoratori dipendenti in modo continuativo e non occasionale quale corrispettivo, anche onnicomprensivo, delle prestazioni lavorative rese non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.