Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.