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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.104. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
3.104.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.