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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.8. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
23.8.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma».