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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.9. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
2.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 31 dicembre 2023 le amministrazioni e gli enti pubblici statali riducono i termini di durata dei procedimenti individuati nei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le amministrazioni e gli enti pubblici statali inviano una relazione sui provvedimenti di rispettiva competenza, indicando i tempi e i termini di riduzione al Dipartimento della funzione pubblica e al rispettivo Organismo indipendente di valutazione. Il mancato invio della relazione e la mancata individuazione dei procedimenti oggetto di riduzione dei termini vigenti costituiscono elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità dirigenziale e comportano il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti fino all'assolvimento dell'adempimento.