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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.7. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
19.7.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ident. 19.8.19.9.