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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.04. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
19.04.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Garanzie a valere sul trattamento di fine servizio dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'attuale congiuntura economico finanziaria e sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; possono invece essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».
  2. Alla rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e relative garanzie».