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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.2. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
18.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.
  1-ter. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 857 a 864, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.