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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.11. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
14.11.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, sulla base di intese che ne definiscono anche le modalità di assegnazione. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui al citato articolo 39, comma 9, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per velocizzare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per il 2023 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2024. Ai relativi oneri, pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.