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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.62. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.62.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù».

  12-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 12-bis si provvede mediante il Fondo di cui al comma 143 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-quater. Per gli enti pubblici nazionali istituiti allo scopo di operare come autorità nazionali di riferimento per la gestione di programmi comunitari, alle spese di funzionamento dei quali si provveda anche con fondi comunitari, gli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di vertice con funzioni di indirizzo politico amministrativo e al collegio dei revisori sono quelli stabiliti a normativa vigente, incrementati del 35 per cento.
  12-quinquies. Per gli organi collegiali di ciascuna amministrazione centrale formati anche da componenti designati da altre amministrazioni centrali, nell'ambito del proprio personale di ruolo, ove il collocamento in quiescenza sopravvenga per qualsiasi motivo in corso di mandato, l'amministrazione che ne ha operato la nomina o la designazione deve in ogni caso procedere a una nuova nomina o designazione entro 30 giorni dalla cessazione del componente da sostituire.