Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge. 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma del presente articolo, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente».