Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in servizio da almeno 30 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.