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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.08. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/05/2023  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per l'applicabilità degli incrementi contrattuali)

  1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri è riconosciuto il trattamento economico nella misura determinata dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400; ad essi si applicano gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi ed applicabili ai dirigenti di ruolo. Ove il servizio sia prestato da dirigenti di ruolo dell'Amministrazione, il servizio è utile anche ai fini della maturazione dell'anzianità richiesta nell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.