Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non rinnovabile,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) le parole: «massima di» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «pari a».