Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.