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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.08. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni)

  1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neolaureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.
  4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.
  5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
  6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

ident. 3.07.