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Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.05. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
27.05.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.
  3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.
  4. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.
  5. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i comuni di cui al comma 4 possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

ident. 27.04.