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Legislatura XIX

Proposta emendativa 25.06. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
25.06.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 25.03.25.04.