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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.37. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
9.37.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

ident. 9.38.