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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
9.3.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

    2) al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale», e le parole: «alle suddette scuole» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario»;

    3) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «concorsuali pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

    4) al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

   dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 1:

   al comma 1, le parole da: «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale» fino a: «articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

   i commi 2 e 4 sono soppressi;

    2) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle attività propedeutiche» sono aggiunte le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».