stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Agevolazioni enti non vigilati dal MUR e definizione di un comparto di contrattazione autonomo per la ricerca pubblica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 è aggiunto il seguente: «310-bis. I ministeri vigilanti di Istat, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Superiore di Sanità, Crea, Inapp, Anpal, Inail Ricerca, Ispra, ISIN ed Enea destinano risorse del proprio fondo ordinario all'applicazione del comma 310, anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate al personale in oggetto emesse dagli enti nel triennio 2019-2022».
  2. Le risorse per Istat ed Asi sono quantificate in 4,5 milioni per la lettera b) e in 2,5 milioni per la lettera c); le risorse per l'Istituto superiore di sanità sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 4 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c); le risorse per Crea sono quantificate in 2 milioni di euro per la lettera a), 6 milioni di euro per la lettera b) e 3 milioni di euro per la lettera c); le risorse per ISIN, ISPRA ed ENEA sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 20 milioni di euro per la lettera b) e 5 milioni di euro per la lettera c); le risorse per INAPP, Anpal e Inail Ricerca sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 5 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c).
  3. All'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A partire dal 1° giugno 2023, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione e degli investimenti relativi all'applicazione del PNRR, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'università e ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigilanti.».
  4. Allo scopo di facilitare la ricaduta del PNRR negli enti di ricerca pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero dell'università e ricerca ed AFAM, di concerto con la Presidenza del consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la ricerca e l'innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».
  5. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato fuori organico nei limiti di 100 unità attraverso una selezione riservata per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo per il personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca almeno 540 giorni nei 5 anni precedenti alla pubblicazione della presente legge.
  6. Il personale ANPAL che ha mantenuto il contratto degli enti pubblici di ricerca può entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge chiedere la mobilità, senza possibilità di diniego da parte dell'agenzia o del ministero vigilante, presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. Per agevolare l'applicazione del PNRR, le misure di cui al comma 15 sono prorogate per il triennio 2023-2025 anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate pubblicate nel triennio precedente.».