stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.5. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
3.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.