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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.5. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
21.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.