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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.6. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
18.6.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.
  4.2. Per le finalità di cui al comma 4-bis gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società in house di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.
  4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

ident. 18.5.