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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.01. in Assemblea riferita al C. 1114-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/06/2023  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme in materia di responsabile unico del procedimento)

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.