Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «65» è sostituita dalla seguente: «50».