Al comma 2, sopprimere la lettera b);
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;
al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;
al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;
al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.