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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.16. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2023  [ apri ]
22.16.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza dei Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
  7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 1.335.764 euro per l'anno 2023 e 2.995.990 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 1.663.307 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) al comma 8, dopo le parole: del Dipartimento per le politiche della famiglia sono inserite le seguenti: , del Dipartimento per le politiche europee.

  Conseguentemente, gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Incremento delle dotazioni organiche

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B – F5

Presidenza del Consiglio dei ministri

   4(1)

   6(2)

   3(3)

   1(4)

Area

Funzionari

Area

Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

   100

Ministero dell'interno

-

   1(5)

   300

-

Ministero della difesa

   2

Ministero dell'economia e delle finanze

   2(6)

   1(7)

   20(7)

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

   2(8)

-

-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

   2

   6

   60

   30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

   4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

   1

   22

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

   50

-

Ministero dell'università e della ricerca

   2

   2

-

-

Ministero della cultura

   5

   6

-

-

Ministero del turismo

   2

   4

   75

   60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

   15(9)

-

AREA III – F1

AREA II – F2

Avvocatura dello Stato

   2

-

-

   100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.
(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

   Assunzioni straordinarie

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B

Presidenza del Consiglio dei ministri

   4(1)

   6(2)

   63(3)

   40 (B – F3)(4) 1 (B – F5)(4)

Area Funzionari

Area Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

   100

Ministero dell'interno

-

   1(5)

   300

-

Ministero della difesa

   2

-

-

-

Ministero dell'economia e delle finanze

   2(6)

   1(7)

   20(7)

-

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

   4(8)

-

-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

   2

   6

   60

   30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

   4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

   1

   22

-

-

Ministero del lavoro e per le politiche sociali

-

   50

-

Ministero dell'università e della ricerca

   2

   2

-

-

Ministero della cultura

   5

   6

-

-

Ministero del turismo

   2

   4

   75

   60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

   15(9)

-

Dir. 2a^ f.

Dir. 2 a f.

Professioni

sanitarie

Area Funzionari

Ministero della salute

-

   1(10)

   1(10)

   2(11)

Area di dirigenti medici e PTA

Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Area degli assistenti

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

-

   3(12)

   63(12)

   5(12)

Dir. 2 a f.

AREA III – FI

AREA II – F2

Avvocatura dello Stato

   2

-

-

   100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B – F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B – F5).
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026.
(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.
(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(12) N. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali – informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente amministrativo.

».

Il Governo
22.16.

  All'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo ed il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e già attribuito alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, alla data di cui al comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento adottato secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-ter, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salvo comunicazione da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza dei Consiglio dei ministri alle amministrazione di provenienza, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, di fuori ruolo ovvero del provvedimento adottato in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza in base al quale ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione, alla data di cui al comma 7-bis, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
   7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.307 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) al comma 8, dopo le parole: del Dipartimento per le politiche della famiglia aggiungere le seguenti: , del Dipartimento per le politiche europee.

  Conseguentemente, gli Allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

  Incremento dotazioni organiche

  Amministrazioni

  Dir. 1^ f.

  Dir. 2^ f.

  Categoria A-F1

  Categoria B-F5

  Presidenza del Consiglio dei ministri

  4 (1)

  6 (2)

  3 (3)

  1 (4)

  Area
  Funzionari

  Area
  Assistenti

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  -

  -

  -

  100

  Ministero dell'interno

  -

  1 (5)

  300

  -

  Ministero della difesa

  2

  Ministero dell'economia e delle finanze

  2 (6)

  1 (7)

  20 (7)

  Ministero delle imprese e del made in Italy

  -

  2 (8)

  -

  -

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

  -

  -

  -

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

  -

  -

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  -

  -

  50

  -

  Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

  -

  -

  Ministero della cultura

  5

  6

  -

  -

  Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

  ANVUR

  -

  -

  15 (9)

  -

  AREA III - FI

  AREA II - F2

  Avvocatura dello Stato

  2

  -

  -

  100

  1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;
  6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  7) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
  8) da assegnare all'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»;
  9) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

  Assunzioni straordinarie

  Amministrazioni

  Dir. 1^ f.

  Dir. 2^ f.

  Categoria A-F1

  Categoria B

  Presidenza del Consiglio dei ministri

  4 (1)

  6 (2)

  63 (3)

  40 (B-F3) (4) 1 (B-F5) (4)

  Area Funzionari

  Area Assistenti

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  -

  -

  -

  100

  Ministero dell'interno

  -

  1 (5)

  300

  -

  Ministero della difesa

  2

  -

  -

  -

  Ministero dell'economia e delle finanze

  2 (6)

  1 (7)

  20 (7)

  -

  Ministero delle imprese e del made in Italy

  -

  4 (8)

  -

  -

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

  -

  -

  -

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

  -

  -

  Ministero del lavoro e per le politiche sociali

  -

  50

  -

  Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

  -

  -

  Ministero della cultura

  5

  6

  -

  -

  Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

  ANVUR

  -

  -

  15 (9)

  -

  Dir. 2^ f.

  Dir. 2^ f.
  Professioni
  sanitarie

  Area Funzionari

  Ministero della salute

  -

  1 (10)

  1 (10)

  2 (11)

  Area di dirigenti medici e PTA

  Area dei professionisti della salute e dei funzionari

  Area degli assistenti

  AGENAS

  -

  3 (12)

  63 (12)

  5 (12)

  Dir. 2^ f.

  AREA III - FI

  AREA II - F2

  Avvocatura dello Stato

  2

  -

  -

  100

  1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;
  4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);
  5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale per la finanza locale;
  6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
  8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;
  9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;
  10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale», istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
  11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale»; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
  12) n. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali - Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali - informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

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Il Governo