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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.06. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2023  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)

  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da una indennità accessoria onnicomprensiva da corrispondersi mensilmente, graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, compresi i compensi per il lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità mensile, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola».

I Relatori