Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, la parola “cento” è sostituita dalla seguente: “centodieci”;
b) all'articolo 5, comma 8-bis, il primo periodo è soppresso.
5-ter. Gli uffici istituiti ai sensi della lettera a) del comma 5-bis sono assegnati in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio».