Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie sono autorizzate a stipulare convenzioni volte ad attingere il necessario personale tramite scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità.