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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.13. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
9.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca, nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2025, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università statali e non statali, direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 9.12.