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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.7. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
7.7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. A decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024 gli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale a tempo determinato assunto da almeno cinque anni ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, sono inseriti nei ruoli del Ministero della difesa, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse. La dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di conseguenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.