stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e istituzione della figura di Ispettore ambientale)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 161, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare», e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia forestale, ambientale e agroalimentare»;

   b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. 161-bis.
(Personale ispettivo con competenza in polizia ambientale)

   1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale da parte dell'Arma dei Carabinieri, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
   3. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono individuati:

   a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa ambientale internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale;

   b) i requisiti che deve possedere il predetto personale, nonché la relativa attività di formazione e aggiornamento».