Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi,».
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;
b) al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 con le seguenti: della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
c) al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
d) sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.