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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.8. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
5.8.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi,».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;

   b) al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 con le seguenti: della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   c) al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   d) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.