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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.39. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
5.39.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione di cui al quinto periodo.»

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, sui posti che residuano alla conclusione delle ordinarie procedure di assunzione».