Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione di cui al quinto periodo.»
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, sui posti che residuano alla conclusione delle ordinarie procedure di assunzione».