stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente e del diritto alla continuità didattica per gli studenti con disabilità)

  1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, viene computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.
  2. Il titolo di specializzazione su sostegno deve essere conseguito presso Università italiana ovvero trattarsi di un titolo estero che abbia già completato la procedura di riconoscimento, secondo la normativa vigente.
  3. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.
  4. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.