Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.