Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione.)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» è sostituito dal seguente: «nazionalità».