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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.2. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
23.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud S.p.a.”; il capitale sociale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici e, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli altri, tra i quali viene individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio d'amministrazione. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione della società sono trasferite ad “Acque del Sud S.p.a.” le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su proposta del commissario liquidatore di EIPLI è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società di nuova costituzione e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società di nuova costituzione è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della Gestione stralcio del medesimo funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10 sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva Gestione Stralcio. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. A far data dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come Gestione Stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, concluso il quale si estingue definitivamente con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.».

  2-ter. Per la società di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azione previsti dalle vigenti disposizioni.