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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.14. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
23.14.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di realizzare l'efficientamento dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, i consigli di amministrazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sono ridotti a tre membri. I Presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri membri sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, è nominato, entro venti giorni dalla predetta data, un commissario straordinario per ciascun ente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I commissari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono ricostituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la riorganizzazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.