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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.16. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
19.16.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo».