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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa».
  2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

ident. 19.01.