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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.1. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2023  [ apri ]
17.1.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 2196-bis dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. Il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), cui non sia prescritta la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, in deroga all'articolo 655, viene richiamato, previo consenso, entro il 1° gennaio 2024, ed è immesso in servizio, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto del 24 agosto 2007, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 78.175,44 annui, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».